Art. 12.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
      2. I servizi di informazione e sicurezza curano la trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno delle informazioni e dei dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.